Il testo della legge sul giusto processo
La legge contestata da molti magistrati impegnati in prima linea contro la criminalità organizzata per alcuni aspetti che penalizzano il rapporto tra Stato e cittadini.
Articolo 1.
1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, le parole da: "o in occasione" fino alla fine sono soppresse.
2. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale sono premesse le parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 18," e le parole: "quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi".
3. All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente: "c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)".
4. All'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le parole da: "ovvero" fino alla fine sono soppresse.
5. All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza".

Articolo 2.
1. All'articolo 64 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c) se decide di rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, limitatamente a tali fatti, l'obbligo di dire la verità e di rispondere in contraddittorio dinanzi al giudice;
d) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla lettera c) sono applicabili le sanzioni previste per il testimone renitente, falso o reticente.

3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 rende inutilizzabili le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona. 3-ter. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), la persona interrogata non potrà assumere l'ufficio di testimone in ordine ai fatti oggetto delle dichiarazioni eventualmente rese.

Articolo 3.
1. Il comma 1 dell'articolo 190-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero su richiesta di parte ovvero se le parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze".

Articolo 4.
1. All'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettera b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo".

Articolo 5.
1. . L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 197 - (Incompatibilità con l'ufficio di testimone). - 1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
b) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario;
c) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate per un reato connesso a norma dell'articolo 12 o per un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444".

Articolo 6.
1. Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: Articolo 197-bis. - (Soggetti giudicati per reato connesso e collegato che assumono gli obblighi del testimone). -
1. L'imputato per un reato connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lett. b), può essere sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444.
2. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensori di fiducia è designato un difensore di ufficio.
3. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso dichiarazioni.
4. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenza suddette.
5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui si procede per i reati di cui agli articoli 368, 369, 370, 371-bis e 372 del codice penale in relazione all'oggetto delle dichiarazioni.

Articolo 7.

1. All'articolo 203 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati nè assunti a sommarie informazioni."

Articolo 8.
1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se l'imputato e il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi riguardi fa stato la sentenza civile ";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili per impossibilità di natura oggettiva che dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento dell'atto";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503".

Articolo 9.
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203".

Articolo 10.
1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1 bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articolo 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1".

Articolo 11.
1. All'articolo 294 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto".

Articolo 12.
1. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"Articolo 328-bis. (Giudice dell'udienza preliminare) - 1. Dopo l'esercizio dell'azione penale procede il giudice dell'udienza preliminare."

Articolo 13.
1. L'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 362 - (Assunzione di informazioni) 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203".

Articolo 14.
1. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "entro sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato" sono sostituite dalle seguenti: "entro venti giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato".

Articolo 15.
1. All'articolo 499 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale utilizzato per le contestazioni".

Articolo 16.
1. All'articolo 500 del codice di procedura penale, i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 1. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 500. - (Contestazioni nell'esame testimoniale).
1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.
2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.
2-bis. Le dichiarazioni rese al dibattimento nonché le eventuali contestazioni non possono essere utilizzate se il testimone rifiuta di rispondere ad una delle parti.
3. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.
3-bis - Le parti sono ammesse a dimostrare la loro estraneità ai fatti illeciti.
4. Soppresso
5. Sull'acquisizione di cui al comma3 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Le stesse non sono utilizzabili nei confronti delle parti che non abbiano partecipato alla loro assunzione, salvo il consenso della parte.
7. Fuori dai casi di cui al comma 3, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal teste sono acquisite al fascicolo del dibattimento".

Articolo 17.
1. All'articolo 503, comma 4, del codice di procedura penale le parole: "dell'articolo 500, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 500, comma 2".

Articolo 18.
1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 513. - (Lettura e contestazione delle dichiarazioni rese dall'imputato e dalle persone indicate nell'articolo 210 nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare).
1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, senza il loro consenso, nei confronti di altri imputati, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 3.
2. Se l'imputato nel medesimo processo o una delle persone indicate nell'articolo 210 ha reso dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare nei confronti di altri imputati, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.
3. Qualora il dichiarante non risponda, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.
4. Soppresso
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 500, commi 2, 2-bis, 3, 3-bis, 4 e 5. 6. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni dell'articolo 511".

Articolo 19.
1. All'articolo 526 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore".

Articolo 20.
L'articolo 372 del codice penale è così sostituito: Dichiarazioni false o reticenti. "Chiunque, avendo l'obbligo di rispondere e di dire la verità, ai sensi dell'articolo 64, lettera c) del codice di procedura penale, o deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa sui fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Si procede con rito direttissimo."

Articolo 21.
1. Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il seguente: "Articolo 377-bis. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti al giudice dichiarazioni che concernono la responsabilità di altri, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Articolo 22.
1. Il comma 2-ter dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come introdotto dall'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è abrogato.
2. Al comma 2-quinquies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come introdotto dall'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole "2-ter" sono soppresse.

Articolo 23.
1. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale".

Articolo 24.
1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 è abrogato

Articolo 25.
1. All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto".

Articolo 26.
1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, converito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35. 2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

Articolo 27.
1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Articolo 28. 1. E' istituita, ove possibile, la sezione dei giudici dell'udienza preliminare.
2. Sono assegnati alla sezione dei giudici dell'udienza preliminare di cui al comma 1 coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono tali funzioni e che le abbiano precedentemente esercitate per almeno due anni.
3. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice dibattimentale.
4. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione alla sezione dei giudici dell'udienza preliminare l'aver esercitato funzioni di giudice dell'udienza preliminare presso altri uffici o presso lo stesso ufficio.
5. Tutte le disposizioni riguardanti il giudice per le indagini preliminari devono intendersi riferite al giudice dell'udienza preliminare una volta che sia stata esercitata l'azione penale.
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Le ombre della gestione Caselli,
di Enzo Fragalà

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