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| Il
testo della legge sul giusto processo |
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La legge contestata da molti magistrati impegnati
in prima linea contro la criminalità organizzata
per alcuni aspetti che penalizzano il rapporto tra Stato
e cittadini.
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Articolo 1.
1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice di
procedura penale, le parole da: "o in occasione" fino
alla fine sono soppresse.
2. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura
penale sono premesse le parole: "Salvo quanto previsto
dall'articolo 18," e le parole: "quando non pregiudichi
la rapida definizione degli stessi" sono sostituite dalle
seguenti: "quando non determini un ritardo nella definizione
degli stessi".
3. All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale,
le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente: "c)
nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera
b)".
4. All'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, le parole da: "ovvero" fino alla fine
sono soppresse.
5. All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura
penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b)
se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi
in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne
al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto
o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone
in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova
di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova
di un altro reato o di un'altra circostanza".
Articolo 2.
1. All'articolo 64 del codice di procedura penale il comma
3 è sostituito dai seguenti: "3. Prima che abbia
inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita
che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate
nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha
facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque
il procedimento seguirà il suo corso;
c) se decide di rendere dichiarazioni su fatti che concernono
la responsabilità di altri, assume, limitatamente a tali
fatti, l'obbligo di dire la verità e di rispondere in
contraddittorio dinanzi al giudice;
d) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla
lettera c) sono applicabili le sanzioni previste per il
testimone renitente, falso o reticente.
3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma
3 rende inutilizzabili le dichiarazioni eventualmente
rese dalla persona. 3-ter. In mancanza dell'avvertimento
di cui al comma 3, lettera c), la persona interrogata
non potrà assumere l'ufficio di testimone in ordine ai
fatti oggetto delle dichiarazioni eventualmente rese.
Articolo 3.
1. Il comma 1 dell'articolo 190-bis del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente: "1. Nei procedimenti
per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma
3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di
una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste
hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio
o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei
cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate
ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti
a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda
fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti
dichiarazioni ovvero su richiesta di parte ovvero se le
parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche
esigenze". Articolo 4.
1. All'articolo 195 del codice di procedura penale, il
comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre
sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni
con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma
2, lettera b). Negli altri casi si applicano le disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo". Articolo
5.
1. . L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente: "Articolo 197 - (Incompatibilità con
l'ufficio di testimone). - 1. Non possono essere assunti
come testimoni:
a) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria;
b) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno
svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro
ausiliario;
c) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera
c), le persone imputate per un reato connesso a norma
dell'articolo 12 o per un reato collegato a norma dell'articolo
371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento,
di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444". Articolo 6.
1. Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale
è aggiunto il seguente: Articolo 197-bis. - (Soggetti
giudicati per reato connesso e collegato che assumono
gli obblighi del testimone). -
1. L'imputato per un reato connesso ai sensi dell'articolo
12 o collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lett.
b), può essere sentito come testimone quando nei suoi
confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di
proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444.
2. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone è assistito
da un difensore. In mancanza di difensori di fiducia è
designato un difensore di ufficio.
3. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può
essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata
pronunciata condanna nei suoi confronti, se nel procedimento
egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non
aveva reso dichiarazioni.
4. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di
cui al presente articolo non possono essere utilizzate
contro la persona che le ha rese nel procedimento di revisione
della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile
o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti
e delle sentenza suddette.
5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica
nel caso in cui si procede per i reati di cui agli articoli
368, 369, 370, 371-bis e 372 del codice penale in relazione
all'oggetto delle dichiarazioni.
Articolo 7.
1. All'articolo 203 del codice di procedura penale, dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. L'inutilizzabilità
opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli
informatori non sono stati interrogati nè assunti a sommarie
informazioni." Articolo 8.
1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Nei
casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni
possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se
l'imputato e il suo difensore ha partecipato all'assunzione
della prova o se nei suoi riguardi fa stato la sentenza
civile ";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. E' comunque
ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che
non sono ripetibili per impossibilità di natura oggettiva
che dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento
dell'atto";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Al di fuori
dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali
di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento
soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta;
in mancanza di consenso, detti verbali possono essere
utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli
500 e 503". Articolo 9.
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo
il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nella valutazione
dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203".
Articolo 10.
1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
1 bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza
si applicano le disposizioni degli articolo 192, commi
3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1". Articolo
11.
1. All'articolo 294 del codice di procedura penale, il
comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai fini di
quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto
dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64
e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo
di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento
dell'atto". Articolo 12.
1. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura penale
è aggiunto il seguente: "Articolo 328-bis. (Giudice
dell'udienza preliminare) - 1. Dopo l'esercizio dell'azione
penale procede il giudice dell'udienza preliminare."
Articolo 13.
1. L'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente: "Articolo 362 - (Assunzione di informazioni)
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone
che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis,
198, 199, 200, 201, 202 e 203". Articolo
14.
1. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura
penale le parole: "entro sette giorni dalla notificazione
del decreto di giudizio immediato" sono sostituite dalle
seguenti: "entro venti giorni dalla notificazione del
decreto di giudizio immediato". Articolo
15.
1. All'articolo 499 del codice di procedura penale, il
comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Durante l'esame,
il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare
la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte,
la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni,
ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale utilizzato
per le contestazioni". Articolo 16.
1. All'articolo 500 del codice di procedura penale, i
commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 1. L'articolo
500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 500. - (Contestazioni nell'esame testimoniale).
1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti,
per contestare in tutto o in parte il contenuto della
deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente
rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico
ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se
sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone
abbia già deposto.
2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono
essere valutate ai fini della credibilità del teste.
2-bis. Le dichiarazioni rese al dibattimento nonché le
eventuali contestazioni non possono essere utilizzate
se il testimone rifiuta di rispondere ad una delle parti.
3. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento,
vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone
è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa
di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero
deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo
del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone
sono acquisite al fascicolo del dibattimento.
3-bis - Le parti sono ammesse a dimostrare la loro estraneità
ai fatti illeciti.
4. Soppresso
5. Sull'acquisizione di cui al comma3 il giudice decide
senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene
necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli
elementi concreti per ritenere che il testimone è stato
sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di
denaro o di altra utilità.
6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal
giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo
del dibattimento e sono valutate ai fini della prova,
se sono state utilizzate per le contestazioni previste
dal presente articolo. Le stesse non sono utilizzabili
nei confronti delle parti che non abbiano partecipato
alla loro assunzione, salvo il consenso della parte.
7. Fuori dai casi di cui al comma 3, su accordo delle
parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico
ministero precedentemente rese dal teste sono acquisite
al fascicolo del dibattimento". Articolo
17.
1. All'articolo 503, comma 4, del codice di procedura
penale le parole: "dell'articolo 500, comma 3" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'articolo 500, comma 2".
Articolo 18.
1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente: "Articolo 513. - (Lettura e contestazione
delle dichiarazioni rese dall'imputato e dalle persone
indicate nell'articolo 210 nel corso delle indagini preliminari
o nell'udienza preliminare).
1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero
rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta
di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni
rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia
giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice
nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare,
ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, senza
il loro consenso, nei confronti di altri imputati, salvo
che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma
3.
2. Se l'imputato nel medesimo processo o una delle persone
indicate nell'articolo 210 ha reso dichiarazioni nel corso
delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare
nei confronti di altri imputati, il giudice, a richiesta
di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo
del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale
ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con
la garanzia del contraddittorio. Se non è possibile ottenere
la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame
in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo
512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze
imprevedibili al momento delle dichiarazioni.
3. Qualora il dichiarante non risponda, il giudice dispone
la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni
soltanto con l'accordo delle parti.
4. Soppresso
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 500,
commi 2, 2-bis, 3, 3-bis, 4 e 5. 6. Se le dichiarazioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 sono state assunte ai sensi dell'articolo
392, si applicano le disposizioni dell'articolo 511".
Articolo 19.
1. All'articolo 526 del codice di procedura penale, dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o
del suo difensore". Articolo 20.
L'articolo 372 del codice penale è così sostituito: Dichiarazioni
false o reticenti. "Chiunque, avendo l'obbligo di rispondere
e di dire la verità, ai sensi dell'articolo 64, lettera
c) del codice di procedura penale, o deponendo come testimone
innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega
il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa
sui fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione
da tre a sei anni. Si procede con rito direttissimo."
Articolo 21.
1. Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il
seguente: "Articolo 377-bis. - (Induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria). Chiunque, con violenza o minaccia, o con
offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce
a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci la persona chiamata a rendere davanti al giudice
dichiarazioni che concernono la responsabilità di altri,
è punito con la reclusione da due a sei anni".
Articolo 22.
1. Il comma 2-ter dell'articolo 7-bis dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come introdotto dall'articolo 57 della legge 16
dicembre 1999, n. 479, è abrogato.
2. Al comma 2-quinquies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come introdotto dall'articolo 57 della legge 16
dicembre 1999, n. 479, le parole "2-ter" sono soppresse.
Articolo 23.
1. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
"Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo
203 del codice di procedura penale". Articolo
24.
1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge 16 dicembre
1999 n. 479 è abrogato Articolo 25.
1. All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni, approvate con decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nell'udienza
preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice
chiede all'imputato se consente alla definizione del processo
in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato
validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato,
il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza
di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo
425 del codice di procedura penale o per concessione del
perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto".
Articolo 26.
1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge si applicano le disposizioni
contenute nei commi 2 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge
7 gennaio 2000, n. 2, converito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2000, n. 35. 2. Se il procedimento è
ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico
ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati
negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale,
come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente
legge, secondo le forme ivi previste. Articolo
27.
1. Ai fini della determinazione della competenza per materia
e per territorio le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge. Articolo
28. 1. E' istituita, ove possibile, la sezione dei giudici
dell'udienza preliminare.
2. Sono assegnati alla sezione dei giudici dell'udienza
preliminare di cui al comma 1 coloro che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, svolgono tali
funzioni e che le abbiano precedentemente esercitate per
almeno due anni.
3. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono
equiparate a quelle di giudice dibattimentale.
4. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione
alla sezione dei giudici dell'udienza preliminare l'aver
esercitato funzioni di giudice dell'udienza preliminare
presso altri uffici o presso lo stesso ufficio.
5. Tutte le disposizioni riguardanti il giudice per le
indagini preliminari devono intendersi riferite al giudice
dell'udienza preliminare una volta che sia stata esercitata
l'azione penale. |
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