| Preambolo:
Gli Stati Aderenti,
Determinati a porre fine alla sofferenza ed agli
incidenti provocati dalle mine anti-persona, che
uccidono e feriscono centinaia di persone ogni
settimana, perlopiù innocenti e civili
senza difese e soprattutto bambini, impediscono
lo sviluppo economico e la ricostruzione, inibiscono
il rimpatrio dei rifugiati e degli sfollati all'interno
di un Paese, e comportano ulteriori gravi conseguenze
anni e anni dopo il loro utilizzo.
Convinti di dover fare il massimo sforzo per contribuire
in maniera efficace e coordinata ad affrontare
la sfida di rimuovere le mine anti-persona disseminate
in tutto il mondo, ed assicurare la loro distruzione.
Desiderando adoperarsi al massimo per garantire
la necessaria assistenza volta alla cura e riabilitazione,
inclusa la reintegrazione sociale ed economica
delle vittime delle mine.
Riconoscendo che una tale proibizione delle mine
anti-persona costituirebbe un importante misura
di rafforzamento della reciproca fiducia tra Stati.
Accogliendo favorevolmente l'adozione del Protocollo
sulla Proibizione o Limitazione dell'uso delle
Mine, Trappole ed altri Dispositivi, emendato
il 3 maggio 1996, annesso alla Convenzione sulla
Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Certe
Armi Convenzionali Che Possono Essere Considerate
Eccessivamente Dannose o Aventi Effetti Indiscriminati,
ed auspicando la sollecita ratifica di questo
Protocollo da parte di tutti quegli Stati che
non lo abbiano ancora fatto.
Accogliendo inoltre favorevolmente la Risoluzione
51/45S dell'Assemblea Generale dell'ONU del 10
dicembre 1996, che sollecita tutti gli Stati a
perseguire con determinazione un accordo internazionale
efficace e legalmente vincolante per la messa
al bando dell'uso, lo stoccaggio, la produzione
ed il trasferimento delle mine anti-persona.
Accogliendo infine favorevolmente le iniziative
assunte negli anni passati, sia in sede unilaterale
che multilaterale, mirate alla proibizione, alla
restrizione o sospensione dell'uso, lo stoccaggio,
la produzione ed il trasferimento di mine anti-persona.
Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica
nella promozione dei principi di umanità
resi evidenti dall'appello per la messa al bando
delle mine anti-persona, e riconoscendo gli sforzi
fatti in questo senso dalla Croce Rossa Internazionale,
dalla Campagna Internazionale per la Messa al
Bando delle Mine e da numerose altre organizzazioni
non governative in tutto il mondo.
Richiamando la Dichiarazione di Ottawa del 5 ottobre
1996 e la Dichiarazione di Bruxelles del 27 giugno
1997, entrambi le quali sollecitavano la comunità
internazionale a negoziare un trattato legalmente
cogente che proibisse l'uso, lo stoccaggio, la
produzione ed il trasferimento delle mine anti-persona.
Enfatizzando l'auspicio di poter convincere tutti
gli Stati ad aderire a questa Convenzione, e determinati
ad attivarsi senza sosta nel senso della promozione
della sua universalità in tutti i fori
competenti, ivi inclusi, fra gli altri, le Nazioni
Unita, la Conferenza per il Disarmo, le organizzazioni
regionali, e altri raggruppamenti, e le Conferenze
di Revisione della Convenzione per la Proibizione
o la Limitazione dell'Uso di Certe Armi Convenzionali
che Possono Essere Considerate Eccessivamente
Dannose o Aventi Effetti Indiscriminati.
Basandosi sui principi della legge internazionale
di guerra, per cui il diritto delle parti coinvolte
in un conflitto armato di ricorrere a metodi o
mezzi di combattimento non è illimitato;
sul principio che proibisce in caso di conflitti
armati il ricorso ad armi, proiettili e materiali
o metodi di combattimento di tale natura da causare
vittime superflue o sofferenze non necessarie;
e sul principio che ci deve essere comunque distinzione
tra civili e combattenti.
Concordando su quanto segue:
Articolo 1
Obblighi generali:
1. Ogni Stato Membro si adopera in ogni circostanza:
a) a non usare mine anti-persona
b) a non sviluppare, produrre, acquistare diversamente,
tenere in stock, trattenere o trasferire ad alcuno,
direttamente o indirettamente, mine anti-persona
c) a non assistere, incoraggiare o indurre nessuno,
a qualunque titolo, ad intraprendere attività
proibite ad uno Stato Membro ai sensi della presente
Convenzione.
2. Ogni Stato Membro si adopera a distruggere
o assicurare la distruzione di tutte le mine anti-persona,
ai sensi di quanto previsto con questa Convenzione
Articolo 2
Definizioni:
1. Si definisce "mina anti-persona"
una mina progettata in modo tale da esplodere
a causa della presenza, prossimità o contatto
di una persona e tale da incapacitare, ferire
o uccidere una o più persone. Le mine progettate
per essere detonate dalla presenza, prossimità
o contatto di un veicolo, opposto ad una persona,
e dotate di dispositivi di anti-maneggiamento,
non sono definite mine anti-persona per il fatto
di essere così congegnate.
2. Si definisce "mina" una munizione
progettata per essere posta sotto, sopra o presso
il terreno o qualsiasi altra superficie, e per
essere detonata dalla presenza, prossimità
o contatto di una persona o veicolo.
3. Si definisce "dispositivo di anti-maneggiamento"
un congegno inteso a proteggere una mina il quale
sia parte di, collegato a, attaccato a, o posto
sotto la mina e che si attivi quando si effettua
un tentativo di manomettere, o altrimenti disturbare
intenzionalmente, la mina.
4. "Trasferimento" comporta, oltre al
movimento fisico di mine anti-persona dentro o
fuori dal territorio nazionale, il trasferimento
di titolarità e controllo sulle mine, anche
se non comporta il trasferimento del territorio
che contenga mine disseminate sulla propria superficie.
5. Si definisce "area minata" una superficie
resa pericolosa a causa della presenza o della
sospetta presenza di mine.
Articolo 3
Eccezioni:
1. Nonostante gli obblighi generali contemplati
all'Art. 1, il mantenimento o trasferimento di
un numero di mine anti-persona per lo sviluppo
di tecniche e l'addestramento per la localizzazione,
per la bonifica, o per la distruzione di mine
è autorizzato. La quantità di suddette
mine non supererà il numero minimo assolutamente
necessario per gli scopi sopra citati.
2. Il trasferimento di mine anti-persona per lo
scopo della distruzione è permesso.
Articolo 4
Distruzione delle mine anti-persona stoccate negli
arsenali:
Ad eccezione di quanto previsto nell'Art. 3, ogni
Stato Membro intraprende la distruzione o assicura
la distruzione di tutte le mine anti-persona in
stock di sua proprietà o possesso, o che
si trovino sotto la sua giurisdizione o controllo,
appena possibile e comunque non oltre i quattro
anni dall'entrata in vigore di questa Convenzione
per lo Stato Membro.
Articolo 5
Distruzione delle mine anti-persona nelle aree
minate:
1. Ogni Stato Membro intraprende la distruzione
o assicura la distruzione delle mine anti-persona
nelle aree minate sotto la propria giurisdizione
o controllo al più presto, e comunque non
oltre dieci anni dall'entrata in vigore della
presente Convenzione per lo Stato Membro.
2. Ogni Stato Membro si adopererà in ogni
modo per identificare tutte le aree sotto la propria
giurisdizione o controllo di cui sia nota o presunta
la presenza di mine anti-persona e garantirà
quanto prima la demarcazione, la sorveglianza
e la protezione con staccionate o altri mezzi
dei perimetri delle aree minate sotto la propria
giurisdizione o controllo, in modo da assicurare
l'effettiva salvaguardia dei civili, fintantoché
tutte le mine anti-persona disseminate in quelle
aree non siano state completamente distrutte.
La demarcazione dovrà essere perlomeno
compatibile con gli standard fissati dal Protocollo
sulla Proibizione o la Limitazione dell'Uso di
Mine, Trappole e Altri Dispositivi, nella versione
emendata il 3 maggio 1996, annesso alla Convenzione
sulla Proibizione o la Limitazione dell'Uso di
Certe Armi Convenzionali che Possono Essere Considerate
Eccessivamente Dannose o Aventi Effetti Indiscriminati.
3. Se uno Stato Membro ritiene di non essere in
grado di distruggere o assicurare la distruzione
di tutte le mine anti-persona di cui al comma
1 nell'arco di tempo ivi fissato, può inoltrare
richiesta ad un'Assemblea degli Stati Membri o
ad una Conferenza di Revisione per l'estensione
del termine necessario a completare la distruzione
di queste mine anti-persona, fino ad un periodo
non superiore ai dieci anni.
4. Ogni richiesta dovrà contenere:
a) La durata dell'estensione richiesta;
b) Una spiegazione dettagliata delle ragioni della
richiesta di estensione, incluso:
(I) La preparazione e stato di avanzamento dei
lavori condotti sotto l'egida del programma di
sminamento nazionale
(II) I mezzi finanziari e tecnici disponibili
allo Stato membro per la distruzione di tutte
le mine anti-persona nelle zone minate
(III) Le circostanze che impediscono la capacità
dello Stato Membro di distruggere tutte le mine
anti-persona nelle zone minate
c) Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche
ed ambientali dell'estensione richiesta
d) Ogni altra informazione rilevante ai fini della
richiesta di estensione.
5. L'Assemblea degli Stati Membri o la Conferenza
di Revisione, prendendo in considerazione gli
elementi contenuti nel comma 4, valuterà
la richiesta e deciderà a maggioranza di
voto degli Stati Membri presenti e votanti se
accordare o meno la richiesta di un periodo ulteriore.
6. Tale estensione potrà essere rinnovata
su specifica nuova richiesta, ai sensi dei comma
3, 4 e 5 di questo Articolo. Nell'inoltrare la
richiesta di un ulteriore prolungamento, lo Stato
Membro dovrà sottoporre nuove rilevanti
informazioni su quanto è stato fatto nel
precedente periodo di estensione richiesto in
base al presente Articolo.
Articolo 6
Cooperazione ed assistenza internazionali:
1. Nell'ottemperare agli obblighi articolati nella
presente Convenzione, ogni stato Membro ha il
diritto di chiedere e ottenere assistenza, laddove
sia fattibile, e nella misura possibile, degli
altri Stati Membri.
2. Ogni Stato Membro si attiva per facilitare,
ed avrà il diritto di partecipare al massimo
scambio possibile di attrezzature, materiali ed
informazioni tecnologiche e scientifiche relative
alla attuazione della presente Convenzione. Gli
Stati Membri non potranno imporre indebite limitazioni
alla disponibilità di attrezzature per
lo sminamento e relative informazioni tecnologiche
per motivi umanitari.
3. Ogni Stato Membro che ne sia in grado dovrà
fornire assistenza per la cura e la riabilitazione,
la reintegrazione sociale ed economica, delle
vittime delle mine e per i programmi di informazione
popolare sulle mine. Suddetta assistenza potrà
essere garantita, fra l'altro, tramite il sistema
delle Nazioni Unite, le organizzazioni ed istituzioni
internazionali, regionali o nazionali, le Croci
Rosse nazionali e la loro Federazione Internazionale,
gli organismi non governativi, ovvero sulla base
di accordi bilaterali.
4. Ogni Stato Membro che ne sia in grado garantirà
la propria assistenza ai programmi di sminamento
ed attività ad esso connesse. Suddetta
assistenza potrà essere fornita, tra l'altro,
attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le
organizzazioni ed istituzioni internazionali o
regionali, gli organismi o istituzioni non governative,
ovvero sulla base di accordi bilaterali, o altrimenti
con il contributo al Fondo Volontario delle Nazioni
Unite per l'Assistenza allo Sminamento, ed altri
fondi regionali destinati alla rimozione di mine.
5. Ogni Stato Membro che ne sia in grado fornirà
l'assistenza per la distruzione di mine anti-persona
stoccate.
6. Ogni Stato Membro si adopera per fornire le
informazioni alla banca dati sullo sminamento
costituita all'interno delle Nazioni Unite, ed
in particolar modo le informazioni che riguardano
i vari metodi e le diverse tecnologie per la rimozione
delle mine, nonché liste di esperti, agenzie
competenti e punti di contatto nazionali in materia
di sminamento.
7. Gli Stati Membri possono richiedere alle Nazioni
Unite, alle organizzazioni regionali, ad altri
Stati Membri o ad altri fori intergovernativi
o non governativi competenti, di assistere le
rispettive autorità nella elaborazione
di programmi nazionali di sminamento con lo scopo
di determinare, fra le altre cose:
a) La magnitudine e la portata del problema causato
dalla presenza di mine anti-persona
b) Le risorse finanziarie, tecnologiche ed umane
necessarie alla realizzazione del programma
c) La stima sul numero di anni necessari a distruggere
tutte le mine anti-persona nelle aree minate sotto
la giurisdizione o il controllo dello Stato Membro
interessato dal problema
d) I programmi di informazione popolare sulle
mine , mirati a ridurre l'incidenza dei ferimenti
o delle morti causate da questi ordigni
e) L'assistenza alle vittime delle mine
f) La relazione tra il Governo dello Stato Membro
interessato dal problema e le competenti entità
governative, intergovernative o non governative
che dovranno lavorare alla attuazione del programma
8. Ogni Stato Membro che fornisca o riceva assistenza
ai sensi delle clausole di questo Articolo dovrà
cooperare nell'ottica di assicurare la piena e
tempestiva implementazione dei programmi di assistenza
concordati
Articolo 7
Misure di trasparenza:
1. Ogni Stato Membro dovrà redigere un
resoconto al Segretario Generale delle Nazioni
Unite quanto prima, ed in ogni caso non oltre
180 giorni dall'entrata in vigore di questa Convenzione
per lo Stato medesimo, sulle seguenti questioni:
a) Le misure di attuazione nazionali, di cui al
successivo Articolo 9
b) Il numero totale di tutte le mine anti-persona
in stock possedute dallo Stato, ovvero sotto la
sua giurisdizione o controllo, fino ad includere
un'analisi dettagliata del tipo, quantità
e, se possibile, numeri di lotto(di produzione)
di ciascuna mina anti-persona stoccata
c) Nella misura di cui ciò si renda possibile,
la locazione di tutte le aree minate sotto la
giurisdizione o il controllo dello Stato Membro
che contengano, o di cui sia sospetta la presenza
di mine anti-persona, fino a comprendere le informazioni
più dettagliate possibili sulla tipologia
e la quantità di ciascun modello di mina
anti-persona in ogni campo minato, e sul tempo
della posa
d) I tipi, le quantità e, se possibile,
i numeri di lotto(di produzione) di tutte le mine
anti-persona mantenute o trasferite per lo sviluppo
di e per l 'addestramento nelle tecniche di localizzazione,
rimozione o distruzione delle mine, oppure delle
mine anti-persona trasferite a scopo di distruzione,
nonché l'elenco delle istituzioni autorizzate
dallo Stato Membro a mantenere o trasferire mine
anti-persona, ai sensi dell'Articolo 3
e) Lo stato di avanzamento dei programmi di riconversione
o di decontrattualizzazione delle fabbriche produttrici
mine anti-persona
f) Lo stato di avanzamento dei programmi di distruzione
delle mine anti-persona, in ottemperanza agli
Articoli 4 e 5, ivi incluse notizie dettagliate
sui metodi che verranno utilizzati per le distruzione,
la individuazione dei siti per la distruzione
e gli applicabili standard di sicurezza e di salvaguardia
ambientale da osservare
g) I tipi e le quantità di tutte le mine
anti-persona distrutte dopo l'entrata in vigore
della presente Convenzione per lo Stato Membro,
fino ad includere un'analisi disaggregata della
quantità di ciascun modello di mina anti-persona
distrutta, ai sensi dell'Articolo 4 e 5 rispettivamente,
ed inoltre, se possibile, i numeri di lotto (di
produzione) di ciascuna mina anti-persona nel
caso di distruzione ai sensi dell'Articolo 4
h) Le caratteristiche tecniche di ciascun modello
di mina prodotta, per quanto esse possano essere
conosciute, e delle mine attualmente in possesso
dello Stato Membro, fornendo, quando ragionevolmente
possibile, categorie di informazioni tali da facilitare
l'identificazione e la rimozione delle mine anti-persona;
come minimo, queste informazioni dovranno comprendere
le dimensioni, i detonatori, la natura degli esplosivi,
il contenuto metallico, fotografie a colori ed
altri dettagli che possano agevolare lo sminamento;
inoltre
i) Le misure adottate per garantire un immediato
ed efficace allarme alla popolazione, in relazione
a tutte le aree identificate ai sensi del comma
2 dell'Articolo 5
2 . Le informazioni fornite in ottemperanza a
questo Articolo saranno aggiornate ogni anno dagli
Stati Membri, a coprire l'ultimo anno solare,
e riportate al Segretario Generale delle Nazioni
Unite non più tardi del 30 aprile di ogni
anno
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite
dovrà trasmettere tutti i rapporti ricevuti
agli Stati Membri
Articolo 8
Facilitazione e chiarificazione sulla attuazione:
1. Gli Stati Membri concordano di consultarsi
e cooperare vicendevolmente in margine all'attuazione
delle clausole di questa Convenzione, e di lavorare
insieme in spirito di cooperazione per facilitare
l'adesione degli Stati Membri agli obblighi definiti
dalla presente Convenzione
2. Se uno o più Stati Membri desiderano
chiarire e cercano di risolvere questioni relative
al rispetto delle clausole di questa Convenzione
da parte di un altro Stato Membro, esso può
sottomettere, tramite il Segretario Generale delle
Nazioni Unite, una Richiesta di Chiarificazione
su quella materia allo Stato Membro. Tale richiesta
dovrà essere corredata di tutte le appropriate
informazioni. Ogni Stato Membro eviterà
di inoltrare Richieste di Chiarificazione prive
di fondamento, visto che una delle maggiori preoccupazioni
sarà proprio quella di evitare abusi. Uno
Stato Membro che riceva una Richiesta di Chiarificazione
dovrà fornire allo Stato richiedente, tramite
il Segretario Generale delle Nazioni Unite, tutte
le informazioni pertinenti a chiarire la questione
entro 28 giorni
3. Qualora lo Stato Membro richiedente non riceva
una risposta attraverso il Segretario Generale
delle Nazioni Unite entro il periodo fissato,
o ritenga insoddisfacente la risposta alla Richiesta
di Chiarificazione, esso può sottomettere
la questione tramite il Segretario Generale delle
Nazioni Unite alla successiva Assemblea degli
Stati Membri. Il Segretario Generale delle Nazioni
Unite dovrà trasmettere la questione posta,
accompagnata da tutte le informazioni rilevanti
ai fini della Richiesta di Chiarificazione, a
tutti gli Stati Membri. Tutte queste informazioni
saranno presentate allo Stato Membro destinatario
della richiesta, il quale avrà diritto
di rispondere
4. In attesa della convocazione di qualunque incontro
tra gli Stati Membri, ciascuno degli Stati investiti
della questione può richiedere al Segretario
Generale delle Nazioni Unite di esercitare i propri
buoni uffici per facilitare il chiarimento richiesto.
5. Lo Stato richiedente può, tramite il
Segretario Generale delle Nazioni Unite, avanzare
la proposta di convocare una Assemblea Straordinaria
degli Stati Membri per esaminare la questione.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà
successivamente comunicare questa proposta e tutte
le informazioni rilevanti fornite dagli Stati
coinvolti a tutti gli Stati Membri, chiedendo
loro di specificare se vedono favorevolmente la
convocazione di una Assemblea Straordinaria, allo
scopo di analizzare il caso. Qualora, entro 14
giorni dalla data di suddetta comunicazione, almeno
un terzo degli Stati Membri abbiano accolto la
convocazione di una Assemblea Straordinaria, il
Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà
indirla entro i successivi 14 giorni. Il quorum
per questa Assemblea consisterà della maggioranza
degli Stati Membri.
6. L'Assemblea degli Stati Membri o l'Assemblea
Straordinaria degli Stati Membri, quale che sia
il caso, dovrà prima di tutto stabilire
se prendere ulteriormente in considerazione la
questione, esaminando tutte le informazioni messe
a disposizione dagli Stati coinvolti. L'Assemblea
degli Stati o l'Assemblea Straordinaria dovrà
tentare in ogni modo di raggiungere una decisione
per consenso. Qualora, malgrado tutti gli sforzi,
non fosse dato il conseguimento di un accordo,
questa decisione sarà assunta da una maggioranza
degli Stati Membri presenti e votanti.
7. Tutti gli Stati Membri dovranno pienamente
cooperare con la Assemblea degli Stati o l'Assemblea
Straordinaria, per una piena disamina e revisione
della questione, ivi inclusa ogni missione d'inchiesta
che sia autorizzata ai sensi del comma 8.
8. Nel caso in cui fossero necessari ulteriori
chiarimenti, l'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria
degli Stati Membri autorizzerà una missione
di inchiesta e deciderà sul suo mandato
a maggioranza dei Paesi Membri presenti e votanti.
In ogni momento, lo Stato Membro destinatario
della richiesta potrà invitare una missione
nel proprio territorio. Tale missione avrà
luogo senza previa decisione di autorizzazione
da parte di una Assemblea, o di una Assemblea
Straordinaria degli Stati Membri. La missione,
composta da un massimo di 9 esperti, designati
ed approvati ai sensi dei comma 9 e 10, potrà
raccogliere informazioni aggiuntive sul campo,
o in altri luoghi direttamente correlati alla
questione del rispetto delle norme, che si trovino
sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato
cui è stata rivolta la Richiesta di Chiarimento.
9. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite
dovrà preparare ed aggiornare un elenco
di nomi, nazionalità, ed altri dati rilevanti,
degli esperti qualificati forniti dagli Stati
Membri. L'elenco dovrà essere comunicato
a tutti gli Stati Membri. Qualunque esperto inserito
nell'elenco potrà considerarsi designato
per tutte le missioni investigative, a meno che
uno Stato Membro non gli si opponga per iscritto.
Nel caso di non accettazione della nomina, l'esperto
non prenderà parte alla missione d'inchiesta
sul territorio o su altro sito sotto la giurisdizione
o il controllo dello stato Membro obbiettore,
se il non gradimento è stato formalizzato
prima della nomina dell'esperto per tali missioni.
10. Ricevendo una richiesta dall'Assemblea Straordinaria
degli Stati Membri, il Segretario Generale delle
Nazioni Unite dovrà, a seguito di consultazioni
con lo Stato destinatario della richiesta, nominare
i membri della missione, capo incluso. Cittadini
degli Stati Membri che abbiano richiesto la missione
d'inchiesta, o che ne siano direttamente investiti,
non saranno scelti per la missione. I membri di
suddetta missione godranno di privilegi ed immunità
ai sensi dell'Articolo IV della Convenzione sui
Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite,
adottata il 13 febbraio 1946.
11. Con un preavviso di almeno 72 ore, i membri
della missione dovranno arrivare alla prima occasione
nel territorio dello Stato Membro destinatario
della richiesta, il quale dovrà predisporre
tutte le misure amministrative per accogliere
la missione, garantirne i trasporti e l'alloggio,
e sarà responsabile nell'assicurare la
massima protezione alla missione mentre questa
si trova nel territorio di sua competenza.
12. Senza pregiudizio alcuno per la sovranità
dello Stato Membro destinatario della richiesta,
la missione d'inchiesta può portare nel
territorio dello Stato l'attrezzatura necessaria,
da utilizzare esclusivamente per raccogliere informazioni
relative al contenzioso sul rispetto delle clausole
della Convenzione. Prima del suo arrivo, la missione
dirà allo Stato Membro quale attrezzatura
intende utilizzare nel corso della missione d'inchiesta.
13. Lo Stato Membro destinatario della richiesta
si attiverà in tutti i modi per assicurare
che la missione possa parlare con tutti gli interlocutori
rilevanti, e con le persone in grado di fornire
informazioni in margine al contenzioso.
14. Lo Stato Membro destinatario della richiesta
garantirà inoltre alla missione l'accesso
a tutte le aree ed installazioni sotto il proprio
controllo, dove si ritiene più probabile
il reperimento di informazioni relative al contenzioso.
Ciò dovrà dipendere dalle eventuali
cautele organizzative che lo Stato Membro destinatario
della richiesta giudichi necessarie alla:
a) protezione di attrezzature, informazioni ed
aree segrete;
b) protezione di obblighi costituzionali dello
Stato Membro in relazione ai diritti di proprietà,
perquisizione e sequestro, o altri diritti costituzionali;
ovvero
c) la protezione fisica e la sicurezza dei membri
della missione.
Nel caso in cui suddetto Stato Membro predisponga
l'organizzazione in tal modo, esso dovrà
compiere altresì ogni sforzo ragionevole
per dimostrare attraverso mezzi alternativi l'ottemperanza
al dettato della presente Convenzione.
15. La missione d'inchiesta potrà restare
nel territorio dello Stato Membro interessato
non più di 14 giorni, ed in ogni sito particolare
non più di 7 giorni, a meno che non ci
sia un diverso accordo.
16. Tutte le informazioni fornite su base confidenziale
e non pertinenti all'oggetto della missione saranno
trattate come informazioni riservate.
17. Tramite il Segretario Generale delle Nazioni
Unite, la missione d'inchiesta farà un
resoconto all'Assemblea o all'Assemblea Straordinaria
degli Stati Membri sui risultati dell'indagine.
18. L'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli
Stati Membri prenderà in considerazione
tutte le informazioni rilevanti, nonché
il rapporto della missione, e potrà richiedere
allo Stato Membro interessato di adottare misure
tali da garantire il rispetto della Convenzione
entro un certo periodo di tempo. Lo Stato Membro
dovrà redigere un rapporto su tutte le
iniziative adottate in risposta a questa richiesta.
19. L'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli
Stati Membri può suggerire agli Stati interessati
mezzi e modalità per chiarire ulteriormente
o risolvere il contenzioso in oggetto, ivi inclusa
l'adozione di adeguate procedure previste dalla
normativa internazionale. In circostanze tali
per cui risulti chiaro che il contenzioso in oggetto
dipende da situazioni che eludono il controllo
dello Stato Membro destinatario dalla richiesta,
l'Assemblea degli Stati Membri o l'Assemblea Straordinaria
degli Stati Membri può raccomandare iniziative
adeguate, ivi incluso il ricorso alle misure di
cooperazione citate nell'Articolo 6.
20. L'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli
Stati Membri si adopererà in tutti i modi
affinché sia possibile raggiungere le decisioni
relative ai comma 18 e 19 per consenso, o diversamente
con una maggioranza dei due terzi degli Stati
Membri presenti e votanti.
Articolo 9
Iniziative nazionali di attuazione della Convenzione:
Tutte le opportune misure legali, amministrative
ed altro, inclusa l'imposizione di sanzioni penali,
saranno adottate da ciascuno Stato Membro per
prevenire e sopprimere ogni attività proibita
ai sensi di questa Convenzione, che sia intrapresa
da individui o sul territorio sotto la giurisdizione
o il controllo di uno Stato Membro.
Articolo 10
Risoluzione dei contenziosi:
1. Gli Stati Membri si consulteranno e coopereranno
vicendevolmente per risolvere ogni contenzioso
che possa insorgere relativamente alla applicazione
ed interpretazione di questa Convenzione. Ogni
Stato Membro può portare talune questioni
davanti all'Assemblea degli Stati Membri.
2. L'Assemblea degli Stati Membri può contribuire
alla soluzione delle dispute con qualunque mezzo
che risulti adeguato, offrendo i propri buoni
uffici, ovvero invitando gli Stati Membri coinvolti
nel contenzioso ad adottare procedure di risoluzione
a loro scelta, e raccomandando un limite di tempo
per ogni procedura eventualmente concordata.
3. Questo Articolo non costituisce pregiudizio
alcuno alle clausole di questa Convenzione in
materia di facilitazione e chiarimenti sulla attuazione.
Articolo 11
Assemblee degli Stati Membri:
1. Gli Stati Membri dovranno incontrarsi con regolarità
per esaminare ogni eventuale questione relativa
alla applicazione o implementazione di questa
Convenzione, incluso:
a) La operatività e lo stato di avanzamento
di questa Convenzione;
b) Questioni che possano scaturire dai rapporti
che devono essere consegnati ai sensi di questa
Convenzione;
c) La cooperazione e l'assistenza internazionale
contemplate all'Articolo 6;
d) Lo sviluppo di tecnologie per la rimozione
delle mine anti-persona;
e) Le richieste degli Stati Membri ai sensi dell'Articolo
8;
f) Le decisioni riguardanti le richieste degli
Stati Membri, come da Articolo 5.
2. La prima Assemblea degli Stati Membri sarà
convocata dal Segretario Generale delle Nazioni
Unite entro un anno dall'entrata in vigore di
questa Convenzione. Le successive assemblee saranno
indette dal Segretario Generale delle Nazioni
Unite ogni anno, fino alla prima Conferenza di
Revisione.
3. Nelle circostanze specificate nell'Articolo
8, il Segretario Generale delle Nazioni Unite
può convocare una Assemblea Straordinaria
degli Stati Membri.
4. Gli Stati che non siano membri di questa Convenzione,
oltre alle Nazioni Unite, le altre organizzazioni
ed istituzioni internazionali interessate, le
organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale
della Croce Rossa e gli organismi non governativi
esperti possono essere invitati a prendere parte
a questi incontri come osservatori, in ottemperanza
alle Regole Procedurali concordate.
Articolo 12
Conferenze di Revisione:
1. Una Conferenza di Revisione sarà convocata
dal Segretario Generale delle Nazioni Unite cinque
anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
Ulteriori Conferenze di Revisione potranno essere
indette dal Segretario Generale delle Nazioni
Unite se ne sarà avanzata esplicita richiesta
da uno o più Stati Membri, fermo restando
comunque che l'intervallo tra due Conferenze di
Revisione non potrà essere inferiore ai
cinque anni. Tutti gli Stati Membri di questa
Convenzione saranno invitati ad ogni Conferenza
di Revisione.
2. L'obiettivo della Conferenza di Revisione sarà:
a) rivedere l'operatività e lo stato di
applicazione di questa convenzione;
b) considerare la necessità e gli intervalli
fra le successive assemblee degli Stati Membri
citati nel comma 2 dell'Articolo 11;
c) decidere in merito alle richieste degli Stati
Membri, ai sensi dell'Articolo 5: inoltre
d) adottare nel rapporto finale, se necessario,
le conclusioni relative alla realizzazione di
questa Convenzione.
3. Gli Stati che non sono membri della Convenzione,
così come le Nazioni Unite, le altre organizzazioni
ed istituzioni internazionali interessate, le
organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale
della Croce Rossa e gli organismi non governativi
esperti possono essere inviati ad assistere ad
ogni Conferenza di Revisione in qualità
di osservatori, in ottemperanza alle Regole Procedurali
concordate.
Articolo 13
Modifiche:
1. In ogni momento dall'entrata in vigore di questa
Convenzione, uno Stato Membro può proporne
emendamenti. Le proposte di emendamento saranno
comunicate al Depositario, il quale le farà
circolare tra tutti gli Stati Membri, cercando
di avere il loro parere sulla opportunità
di convocare una Conferenza di Modifica per considerare
suddette proposte. Se la maggioranza degli Stati
notifica entro 30 giorni al Depositario la propria
adesione alle proposte, il Depositario indirà
una Conferenza di Modifica alla quale saranno
invitati tutti gli Stati Membri.
2. Gli Stati che non sono membri della Convenzione,
nonché le Nazioni Unite, le altre organizzazioni
internazionali interessate, le organizzazioni
regionali, il Comitato Internazionale della Croce
Rossa e gli organismi non governativi esperti
possono essere invitati a partecipare ad ogni
Conferenza di Modifica in qualità di osservatori,
in ottemperanza alle Regole Procedurali concordate
3. La Conferenza di Modifica avrà luogo
immediatamente dopo un'Assemblea degli Stati Membri,
o una Conferenza di Revisione, a meno che la maggioranza
degli Stati Membri non ne chieda una convocazione
anticipata.
4. Qualunque emendamento al testo di questa Convenzione
dovrà essere adottato a maggioranza di
due terzi degli Stati Membri presenti e votanti
alla Conferenza di Modifica. Il Depositario comunicherà
gli emendamenti adottati agli Stati Membri della
Convenzione.
5. L'emendamento al testo di questa Convenzione
entra in vigore per tutti gli Stati della Convenzione
che l'hanno accettato, quando gli strumenti di
accettazione dello stesso sono stati depositati
formalmente presso il Depositario della Convenzione
dalla maggioranza degli Stati Membri. Da quel
momento in poi entrerà in vigore per ogni
altro Stato Membro dalla data in cui i suoi strumenti
di accettazione sono stati depositati.
Articolo 14
Costi:
1. I costi delle Assemblee degli Stati Membri,
delle Assemblee Straordinarie, delle Conferenze
di Revisione e delle Conferenze di Modifica saranno
suddivisi tra gli Stati Membri e non che vi partecipano,
in conformità con la scala di tariffe delle
Nazioni Unite opportunamente adeguata.
2. I costi sostenuti dal Segretario Generale delle
Nazioni Unite ai sensi degli Articoli 7 e 8, ed
i costi relativi ad ogni missione di inchiesta
dovranno essere suddivisi tra gli Stati Membri
secondo la scala di tariffe delle Nazioni Unite
opportunamente adeguata.
Articolo 15
Firma:
Questa Convenzione, conclusa ad Oslo, Norvegia,
il 18 settembre 1997, sarà aperta alla
firma di tutti gli Stati ad Ottawa, Canada, dal
3 dicembre 1997 al 4 dicembre 1997, ed al Quartier
Generale delle Nazioni Unite dal 5 dicembre fino
alla sua entrata in vigore.
Articolo 16
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione:
1. Questa Convenzione è soggetta a ratifica,
accettazione o approvazione da parte dei Firmatari.
2. E' aperta all'adesione di qualunque Stato che
non abbia firmato la Convenzione.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione
o adesione saranno depositati presso il Depositario.
Articolo 17
Entrata in vigore:
1. Questa Convenzione entrerà in vigore
il primo giorno del sesto mese successivo al mese
in cui sarà stato depositato il 40esimo
strumento di ratifica, accettazione, approvazione
ed adesione.
2. Per qualunque Stato che depositi i propri strumenti
di ratifica, accettazione, approvazione o adesione
dopo la data di deposito del 40esimo strumento
di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,
questa Convenzione entrerà in vigore il
primo giorno del sesto mese successivo alla data
in cui lo Stato ha depositato i propri strumenti
di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 18
Applicazione provvisoria:
Al momento della propria ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, qualunque Stato può
dichiarare di voler applicare provvisoriamente
il comma 1 dell'Articolo 1 di questa Convenzione,
in attesa della sua entrata in vigore.
Articolo 19
Riserve:
Gli Articoli della presente Convenzione non potranno
essere soggetti a riserve.
Articolo 20
Durata e ritiro:
1. Questa Convenzione avrà una durata illimitata
nel tempo.
2. Ogni Stato Membro, nell'esercizio della propria
sovranità nazionale, avrà il diritto
di ritirarsi dalla presente Convenzione. Dovrà
comunicare questa intenzione di uscita a tutti
gli altri Stati Membri, al Depositario ed al Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale strumento
di ritiro dovrà includere una esaustiva
spiegazione dei motivi che determinano l'uscita
dello Stato Membro.
3. Tale uscita avrà effetto solo sei mesi
dopo che il Depositario avrà ricevuto gli
strumenti di ritiro. Tuttavia, se allo scadere
di quel periodo di sei mesi, lo Stato Membro che
intende ritirarsi si trova ad essere impegnato
in un conflitto armato, l'uscita dalla Convenzione
non potrà avere effetto prima della conclusione
del conflitto armato.
4. Il ritiro di uno Stato Membro da questa Convenzione
non influenzerà in alcun modo il dovere
degli Stati di continuare ad espletare gli obblighi
assunti ai sensi delle rilevanti regole del diritto
internazionale.
Articolo 21
Depositario:
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è
quindi designato in qualità di Depositario
della presente Convenzione.
Articolo 22
Testi autentici:
L'originale di questa Convenzione, i cui testi
in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo
sono ugualmente autentici, sarà depositato
presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
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