| Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana
e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce
il fondamento della libertà, della giustizia
e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo
dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di
barbarie che offendono la coscienza dell'umanità,
e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri
umani godono della libertà di parola e
di credo e della libertà dal timore e dal
bisogno è stato proclamato come la più
alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i
diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche,
se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a
ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione
contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere
lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti
fondamentali dell'uomo, nella dignità e
nel valore della persona umana, nell'eguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno
deciso di promuovere il progresso sociale e un
migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati
a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite,
il rispetto e l'osservanza universale dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi
diritti e di queste libertà è della
massima importanza per la piena realizzazione
di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti
Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti
i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni
individuo e ogni organo della società,
avendo costantemente presente questa Dichiarazione,
si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e
di queste libertà e di garantirne, mediante
misure progressive di carattere nazionale e internazionale,
l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto
tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto
fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti. Essi sono dotati
di ragione di coscienza e devono agire gli uni
verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti
e tutte le libertà enunciati nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica o di altro genere, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita
o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita
sulla base dello statuto politico, giuridico o
internazionale del Paese o del territorio cui
una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio
sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà
ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in
stato di schiavitù o di servitù;
La schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto
a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento
della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela
da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale
tutela contro ogni discriminazione che violi la
presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento
a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibiltà
di ricorso a competenti tribunali nazionali contro
atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti
ad un tribunale indipendente e imparziale, al
fine della determinazione dei suoi diritti e dei
suoi doveri, nonchè della fondatezza di
ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di reato è presunto
innocente sino a che la sua colpevolezza non sia
stata provata legalmente in un pubblico processo
nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per
la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per
un comportamento commissivo od omissivo che, al
momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse
reato secondo il diritto interno o secondo il
diritto internazionale. Non potrà del pari
essere inflitta alcuna pena superiore a quella
applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto
ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, nè a lesioni del suo onore
e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto
ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze
o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà
di movimento e di residenza entro i confini di
ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi
Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel
proprio Paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere
in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato
qualora l'individuo sia realmente ricercato per
reati non politici o per azioni contrarie ai fini
e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua cittadinanza, nè del
diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia,
senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza
o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo
al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto
del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso
soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri
coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
della società e ha diritto ad essere protetta
dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà
privata sua personale o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà
di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto
include la libertà di cambiare religione
o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente
o in comune, sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo nell'insegnamento,
nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei
riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà
di opinione e di espressione, incluso il diritto
di non essere molestato per la propria opinione
e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni
e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà
di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte
di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al
governo del proprio Paese, sia direttamente, sia
attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni
di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio
Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento
dell'autorità del governo; tale volontà
deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere
elezioni, effettuate a suffragio universale ed
eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società,
ha diritto alla sicurezza sociale nonchè
alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale
e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità ed al libero sviluppo
della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera
scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro ed alla protezione contro
la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto
ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una
remunerazione equa e soddisfacente che assicuri
a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata,
se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei
sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri
interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo
svago, comprendendo in ciò una ragionevole
limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche
retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di
vita sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione,
e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari,
ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia
o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto
a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini,
nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere
della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione
deve essere gratuita almeno per quanto riguarda
le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere
messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore
deve essere egualmente accessibile a tutti sulla
base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno
sviluppo della personalità umana ed al
rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali. Essa deve
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi,
e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per
il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità
nella scelta di istruzione da impartire ai loro
figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità,
di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti da ogni
produzione scientifica, letteraria e artistica
di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale
e internazionale nel quale i diritti e la libertà
enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità,
nella quale soltanto è possibile il libero
e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue
libertà, ognuno deve essere sottoposto
soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite
dalla legge per assicurare il riconoscimento e
il rispetto dei diritti e della libertà
degli altri e per soddisfare le giuste esigenze
della morale, dell'ordine pubblico e del benessere
generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non
possono in nessun caso essere esercitati in contrasto
con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può
essere interpretato nel senso di implicare un
diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di
esercitare un'attività o di compiere un
atto mirante alla distruzione dei diritti e delle
libertà in essa enunciati.
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