| I.
Con l'entrata in vigore della Costituzione il
Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni
di Presidente della Repubblica ene assume il titolo.
II. Se alla data della elezione del Presidente
della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli
regionali, partecipano alla elezione soltanto
i componenti delle due Camere.
III. Per la prima composizione del Senato della
Repubblica sono nominati senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge
per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri
o di Assemblee legislative; hanno fatto parte
del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni,
compresa quella all'Assemblea Costituente; sono
stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera
dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato
la pena della reclusione non inferiore a cinque
anni in seguito a condanna del tribunale speciale
fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i membri del
disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta
Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può
rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L'accettazione della candidatura alle elezioni
politiche implica rinuncia al diritto di nomina
a senatore.
IV. Per la prima elezione del Senato il Molise
e considerato come Regione a se stante, con il
numero dei senatori che gli compete in base alla
sua popolazione.
V. La disposizione dell'art. 80 della Costituzione,
per quanto concerne i trattati internazionali
che importano oneri alle finanze o modificazioni
di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione degli organi
speciali di giurisdizione attualmente esistenti,
salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato,
della Corte dei Conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con
legge al riordinamento del tribunale supremo militare
in relazione all'art. III.
VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull'ordinamento giudiziario in conformità
con la Costituzione, continuano ad osservarsi
le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale,
la decisione delle controversie indicate nell'articolo
134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme
preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
I giudici della Corte Costituzionale nominati
nella prima composizione della Corte stessa non
sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano
in carica dodici anni.
VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli
organi elettivi delle amministrazioni provinciali
sono indette entro un anno dall'entrata in vigore
della Costituzione
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo
della pubblica amministrazione il passaggio delle
funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino
a quando non sia provveduto al riordinamento e
alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali restano alle Provincie ed
ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente
e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle
Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato,
anche delle amministrazioni centrali, che sia
reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei loro uffici le Regioni devono,
tranne che in casi di necessita, trarre il proprio
personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata
in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi
alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni.
X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di
cui all'articolo I 16, si applicano provvisoriamente
le norme generali del Titolo V della parte seconda,
ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche
in conformita con l'articolo 6.
XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore
della Costituzione si possono, con leggi costituzionali,
formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco
di cui all'articolo 131, anche senza il concorso
delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo
132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire
le popolazioni interessate.
XII. È vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con
legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata
in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee
al diritto di voto e alla eleggibilità
per i capi responsabili del regime fascista.
XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia
non sono elettori e non possono ricoprire uffici
pubblici ne cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti
e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso
e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli
ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei
loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.
I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali
sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2
giugno 1946, sono nulli.
XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre
1922 valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano e conservato come ente ospedaliero
e funziona nei modi stabiliti dalla legge
La legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione
si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento
provvisorio dello Stato.
XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento
con essa delle precedentileggi costituzionali
che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata
dal suo Presidente per deliberare, entro il 31
gennaio 1948, sulla legge per la elezione del
Senato della Repubblica, sugli statuti regionali
speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l'Assemblea Costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle
materie attribuite alla sua competenza dagli articoli
2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo,
del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano
in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo
i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al
secondo comma del presente articolo, e convocata
dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo
o di almeno duecento deputati.
XVIII. La presente Costituzione e promulgata dal
Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea
Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio 1948.
Il testo della Costituzione e depositato nella
sala comunale di ciascun Comune della Repubblica
per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948,
affinché ogni cittadino possa prenderne
cognizione.
Legge costituzionale 9-2-63 n.2
(G.U. 12-2-63 n.40)
Art 56. La Camera dei deputati è eletta
a suffragio universale diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori
che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i
venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni
si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentotrenta
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Art 57. Il Senato della Repubblica è eletto
a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle
d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa
applicazione del precedente comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni
quale risulta dall'ultimo censimento generale
sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
[N.B.: che il Molise ne abbia due è stato
aggiunto con legge costituzionale 27-12-63 n.3
(G.U. 4-1-64 n.3) quindi si modifica anche l'art.
131.]
Art 60. La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso
di guerra.
Legge costituzionale 22-11-67 n.2
(G.U. 25-11-67 n.294)
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta
di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti
tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche
e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati
per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi
dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo
le norme stabilite dalla legge, il Presidente,
che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile fermi in ogni casi i termini di scadenza
dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile
con quello di membro del Parlamento, di un consiglio
regionale, con l'esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della
Republica e contro i ministri intervengono, oltre
i giudici ordinari della Corte, sedici membri
tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi
i requisiti di eleggibilità a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
elezione con le stesse modalità stabilite
per la nomina dei giudici ordinari. |