| TITOLO
I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei
membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione.
Art. 56. La Camera dei deputati è eletta
a suffragio universale e diretto, in ragione di
un deputato per ottantamila abitanti o per frazione
superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori
che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i
venticinque anni di età.
Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto
a base regionale. A ciascuna Regione è
attribuito un senatore per duecentomila abitanti
o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha
un solo senatore.
Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale
e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno
compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59. È senatore di diritto e a vita,
salvo rinunzia, chi e stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare
senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
Art. 60. La Camera dei deputati e eletta per cinque
anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso
di guerra.
Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno
luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni.
Finchè non siano riunite le nuove Camere
sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il
primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in
via straordinaria per iniziativa del suo Presidente
o del Presidente della Repubblica o di un terzo
dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera,
e convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti
il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune,
il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli
della Camera dei deputati.
Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento
a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle
due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento
non sono valide se non è presente la maggioranza
dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte
delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo,
di assistere alle sedute. Devono essere sentiti
ogni volta che lo richiedono.
Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità con l'ufficio di deputato
o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente
alle due Camere.
Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte
di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta
la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato.
Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere
perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a procedimento penale; ne può
essere arrestato, o altrimenti privato della libertà
personale, o sottoposto a perquisizione personale
o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale e obbligatorio
il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre
in arresto o mantenere in detenzione un membro
del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche
irrevocabile.
Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una
indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 70. La funzione legislativa e esercitata
collettivamente dalle due Camere.
Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli
organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante
la proposta, da parte di almeno cinquantamila
elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad
una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi
dalla Camera stessa, che l'approva articolo per
articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati
per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l'urgenza.
Puo altresì stabilire in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva,
il disegno di legge e rimesso alla Camera, se
il Governo o un decimo dei componenti della Camera
o un quinto della commissione richiedono che sia
discusso e votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina
le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera e sempre adottata
per i disegni di legge in materia costituzionale
ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,
di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73. Le leggi sono promulgate dai Presidente
della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta
dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza,
la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima
di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa
deve essere promulgata.
Art. 75. È indetto referendum popolare
per deliberare l'abrogazione, totale o parziale,
di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori
o cinque Consigli regionali.
Non e ammesso il referendum per le leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti
i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata
se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto, e se è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione
del referendum.
Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa
non può essere delegato al Governo se non
con determinazione di principi e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che abbiano valore
di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità
e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori
con la forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte,
sono appositamente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se
non sono convertiti in legge entro sessanta giorni
dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra
e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi
dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione
delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente
alla proposta di delegazione.
Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica
dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio
od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci
e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può
essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non
si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste
su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di
inchiesta procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
Art. 83. Il Presidente della Repubblica è
eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni
Regione eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha
luogo per scru- tinio segreto a maggioranza di
due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio
e sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84. Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta
anni di età e goda dei diritti civili e
politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica e incompatibile
con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge.
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è
eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati convoca in seduta comune
il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere
il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione delle Camere
nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica,
in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o
di dimissioni del Presidente della Repubblica,
il Presidente della Camera dei deputati indice
la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno
di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è
il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale.
Puo inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88. Il Presidente della Repubblica può,
sentiti i loro Pre- sidenti, sciogliere le Camere
o anche una sola di esse.
Non può esercitare tali facolta negli ultimi
sei mesi del suo mandato.
Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica
è valido se non è controfirmato
dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri
indicati dalla legge sono controfirmati anche
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento
o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa
dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima
di assumere le sue funzioni, presta giuramento
di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune.
TITOLO III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
Art. 92. Il Governo della Repubblica è
composto del Presidente del Consiglio e dei ministri,
che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo,
i ministri.
Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri
e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle
due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo
si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere
su una proposta del Governo non importa obbligo
di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno un decimo dei componenti della Camera e
non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando
l'attivita dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli
atti del Consiglio dei ministri, e individualmente
degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza
del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni
e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri
e i ministri sono posti in stato d'accusa dal
Parlamento in seduta comune per reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati
il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate
le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al
diritto d'iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari
Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto
della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del
Governo per le materie e secondo le funzioni che
gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire
alla elaborazione della legislazione economica
e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo
di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela
della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo
di legittimità sugli atti del Governo,
e anche quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legg, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria. Riferisce direttamente alle
Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti
e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
La Magistratura
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
Art. 101. La giustizia è amministrata in
nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102. La funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari
o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con
la partecipazione di cittadini idonei estranei
alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi
di giustizia amministrativa hanno giurisdizione
per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie
di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno
la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo
di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forme armate.
Art. 104. La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è
presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente
e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi
da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento
in seduta comune tra professori ordinari di università
in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici
anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica
quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finche sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali, ne far parte del Parlamento
o di un Consiglio regionale.
Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed
i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo
per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può
ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all'ufficio
di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di universita in materie giuridiche
e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio
e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio nè
destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito
a decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il
loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà
di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto
per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite
nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario
e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore
della magistratura, spettano al Ministro della
giustizia l'organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
Art. 111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali
devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
liberta personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali
ordinari o speciali, e sempre ammesso ricorso
in Cassazione per violazione di legge. Si può
derogare a tale norma soltanto per le sentenze
dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei Conti il ricorso in Cassazione e ammesso
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di
esercitare l'azione penale.
Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione
è sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi
agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere
esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione
o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
TITOLO V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni,
Provincie e Comuni.
Art. 115. Le Regioni sono costituite in enti autonomi
con propri poteri e funzioni secondo i principi
fissati nella Costituzione.
Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto
Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta
sono attribuite forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo statuti speciali adottati
con leggi costituzionali.
Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre Regioni:
* ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
* circoscrizioni comunali;
* polizia locale urbana e rurale;
* fiere e mercati;
* beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria
ed ospedaliera;
* istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
* musei e biblioteche di enti locali;
* urbanistica;
* turismo e industria alberghiera;
* tramvie e linee automobilistiche d'interesse
regionale;
* viabilità, acquedotti e lavori pubblici
di interesse regionale;
* navigazione e porti lacuali;
* acque minerali e termali;
* cave e torbiere;
* caccia;
* pesca nelle acque interne;
* agricoltura e foreste;
* artigianato;
* altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione.
Art. 118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative
per le materie elencate nel precedente articolo,
salvo quelle di interesseesclusivamente locale,
che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri
enti locali. Lo Stato può con legge delegare
alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Provincie, ai
Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei
loro uffici.
Art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria
nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica, che la coordinano con la finanza dello
Stato delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e
quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni
delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere
le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente
per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo
Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio,
secondo le modalità stabilite con legge
della Repubblica.
Art. 120. La Regione non può istituire
dazi d'importazione o esportazione o transito
fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose fra le Regioni.
Non puo limitare il diritto dei cittadini di esercitare
in qualunque parte del territorio nazionale la
loro professione, impiego o lavoro.
Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà
legislative e regolamentari attribuite alla Regione
e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione
e dalle leggi. Può fare proposte di legge
alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo
delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione:
promulga le leggi ed i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni
del Governo centrale.
Art. 122. Il sistema d'elezione, il numero e i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità
dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge
della Repubblica.
Nessuno puo appartenere contemporaneamente a un
Consiglio regionale e ad una delle Camere del
Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente
e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti
dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
Art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il quale,
in armonia con la Costituzione e con le leggi
della Repubblica, stabilisce le norme relative
all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto
regola l'esercizio del diritto di iniziativa e
del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e
dei regolamenti regionali.
Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed
è approvato con legge della Repubblica.
Art. 124. Un commissario del Governo, residente
nel capoluogo della Regione, sopraintende alle
funzioni amministrative esercitate dallo Stato
e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125. Il controllo di legittimità sugli
atti amministrativi della Regione è esercitato,
in forma decentrata, da un organo dello Stato,
nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica. La legge può in determinati
casi ammettere il controllo di merito, al solo
effetto di promuovere, con richiesta motivata,
il riesame della deliberazione da parte del Consiglio
regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126. Il Consiglio regionale può essere
sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge, o non corrisponda
all'invito del Governo di sostituire la Giunta
o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi
atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni
o per impossibilita di formare una maggioranza,
non sia in grado di funzionare. Può essere
altresì sciolto per ragioni di sicurezza
nazionale.
Lo scioglimento e disposto con decreto motivato
del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
Col decreto di scioglimento e nominata una Commissione
di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale,
che indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all'ordinaria amministrazione di competenza della
Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre
alla ratifica del nuovo Consiglio.
Art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale
è comunicata al Commissario che, salvo
il caso di opposizione da parte del Governo, deve
vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni
dall'apposizione del visto ed entra in vigore
non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Se una legge è dichiarata urgente dai Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente,
la promulgazione e l'entrata in vigore non sono
subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che
una legge approvata dal Consigio regionale ecceda
la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni,
la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato
per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
Governo della Repubblica può, nei quindici
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione
di legittimita davanti alla Corte Costituzionale,
o quella di merito per contrasto di interessi
davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte
decide di chi sia la competenza.
Art. 128. Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi
nell'ambito dei principi fissati da leggi generali
della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129. Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni
di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise
in circondari con funzioni esclusivamente amministrative
per un ulteriore decentramento.
Art. 130. Un organo della Regione, costituito
nei modi stabiliti da legge della Repubblica,
esercita, anche in forma decentrata, il controllo
di legittimità sugli atti delle Provincie,
dei Comuni e degli altri enti locali. In casi
determinati dalla legge può essere esercitato
il controllo di merito, nella forma di richiesta
motivata, agli enti deliberanti, di riesaminare
la loro deliberazione.
Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
* Piemonte;
* Valle d'Aosta;
* Lombardia;
* Trentino-Alto Adige;
* Veneto;
* Friuli-Venezia Giulia;
* Liguria;
* Emilia-Romagna;
* Toscana;
* Umbria;
* Marche;
* Lazio;
* Abruzzi e Molise;
* Campania;
* Puglia;
* Basilicata;
* Calabria;
* Sicilia;
* Sardegna.
Art. 132. Si può con legge costituzionale,
sentiti i Consigli regiona]i, disporre la fusione
di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni
con un minimo di un milione d'abitanti, quando
ne facciano richiesta tanti Consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si puo, con referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie
e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati
da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali
e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito
d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,
su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate,
puo con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni
e denominazioni.
TITOLO VI
Garanzie Costituzionali
Sezione I
La Corte Costituzionale
Art. 134. La Corte Costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi
forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e
tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta
di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti
tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche
e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano
parzialmente secondo le norme stabilite dalla
legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte e incompatibile
con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio
regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato,
e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della
Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre
i giudici ordinari della Corte, sedici membri
eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento
in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti
per l'eleggibilità a senatore.
Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto
avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e
comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce
le condizioni, le forme, i termini di proponibilità
dei giudizi di legittimità costituzionale,
e le garanzie d'indipendenza dei giudici della
Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte.
Contro le decisioni della Corte Costituzionale
non e ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali.
Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione
e le altre leggi costituzionali sono adottate
da ciascuna Camera con due successive deliberazioni
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate
a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione,
ne facciano domanda un quinto dei membri di una
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non
è promulgata, se non è approvata
dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Art. 139. La forma repubblicana non può
essere oggetto di revisione costituzionale. |