| TITOLO
I
Rapporti Civili
Art. 13. La libertà personale è
inviolabile.
Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione
o perquisizione personale, nè qualsiasi
altra restrizione della liberta personale, se
non per atto motivato dall'autorita giudiziaria
e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge, l'autorità
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore alla autorita giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di
ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale
sulle persone comunque sottoposte a restrizioni
di liberta.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Art. 14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni
o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti
dalla legge secondo le garanzie prescritte per
la tutela della liberta personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di
sanità e di incolumità pubblica
o a fini economici e fiscali sono regolati da
leggi speciali.
Art. 15. La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto
per atto motivato dell'autorita giudiziaria con
le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16. Ogni cittadino può circolare e
soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che
la legge stabilisce in via generale per motivi
di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione
può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi
di legge.
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico,
non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o
di incolumità pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente
la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e
di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purchè non si tratti di riti contrari al
buon costume.
Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine
di religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, nè di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni
o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per
atto motivato dell'autorità giudiziaria
nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso
di violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e
non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica
può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non
mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle
ventiquattro ore successive, il sequestro si intende
revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati
a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22. Nessuno può essere privato, per
motivi politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome.
Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla
legge.
Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti
ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per
la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25. Nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza
di una legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure
di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26. L'estradizione del cittadino può
essere consentita soltanto ove sia espressamente
prevista dalle convenzioni internazionali. Non
può in alcun caso essere ammessa per reati
politici.
Art. 27. La responsabilita penale è personale.
L' imputato non e considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato. Non è
ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti
dalle leggi militari di guerra.
Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato
e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
Rapporti Etico-Sociali
Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30. È dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche
se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la
legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con
i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità.
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche
e altre provvidenze la formazione della famiglia
e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternita, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero
ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini
e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi
delle scuole non statali che chiedono la parità,
deve assicurare ad esse piena libertà e
ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente
a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione
ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione
di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università
ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.
Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.
TITOLO III
Rapporti Economici
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale
dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare
i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantita e qualita del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente adassicurare
a se e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e
stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale
e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti
e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni
che spettano al lavoratore. Le con- dizioni di
lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essen- ziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età
per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con
speciali norme e garantisce ad essi, a parità
di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento
e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti
ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze
di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita
e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro
obbligo se non la loro registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli
statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità
giuridica. Possono, rappresentati unitariamente
in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria
per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito
delle leggi che lo regolano.
Art. 41. L'iniziativa economica privata è
libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attivita economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata
a fini sociali.
Art. 42. La proprietà è pubblica
o privata. I beni economici appartengono allo
Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta
e garantita dalla legge, che ne determina i modi
di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
diassicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere,
nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale. La
legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato
sulle eredità.
Art. 43. A fini di utilità generale la
legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunita di lavoratori
o di utenti determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni
di monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento
del suolo e di stabilire equi rapporti sociali,
la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove
ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostituzione delle unita
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle
zone montane.
Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità
e senza fini di speculazione privata. La legge
ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
piu idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli,
il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e
sociale del lavoro e in armonia con le esigenze
della produzione la Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina
e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell'abitazione, alla proprietà
diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi
del paese.
TITOLO IV
Rapporti Politici
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini
e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto e personale ed eguale, libero e segreto.
Il suo esercizio e dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato
se non per incapacita civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni
alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi
o esporre comuni necessità.
Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici
uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive
ha diritto di disporre del tempo necessario al
loro adempimento e di conservare il suo posto
di lavoro.
Art. 52. La difesa della Patria è sacro
dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei
limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino,
ne l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica.
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri
di progressività.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di
essere fedeli alla Repubblica e di osservarne
la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore prestando giuramento
nei casi stabiliti dalla legge. |