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Art. 1. L'Italia
è una Repubblica democratica fondata sul
lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoii di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la liberta e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini
il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilita e la propria scelta, una
attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali; attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il piu ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia
e del decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme
le minoranze linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e regolata
dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle liberta democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo
le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero
per reati politici.
Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla liberta degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce
le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.
Art. 12. La bandiera della Repubblica è
il tricolore italiano: verde bianco e rosso, a
tre bande verticali di eguali dimensioni.
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